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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
E DI PROMOZIONE SOCIALE TONDO ROSSO
Art. l) È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "TONDO ROSSO". L'associazione "Tondo Rosso" ha sede nel Comune di Roma: l'assemblea degli associati può variare la sede legale senza dover modificare il presente statuto. L'associazione ha durata illimitata. L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.
Art. 2 ) L'associazione "Tondo Rosso" è un'organizzazione democratica, è aperta all'altro, come espressione della promozione della interculturalità; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente lo scopo di promuovere lo scambio culturale tra Italia e Giappone e di diffondere la cultura giapponese e italiana in tutti i suoi aspetti (cucina, musica, teatro, cinema, letteratura, calligrafia, sport, ecc..) attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
L'Associazione promuoverà, in Italia ed all'estero, viaggi, contatti, scambi culturali e collaborazioni con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L'Associazione potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati, purché ad essi direttamente connessi.
In modo particolare per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione intende promuovere le seguenti attività ed iniziative :
a) Attività culturali, quali conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documentari, concerti, lezioni di lingua giapponese e italiano, mostre, organizzazioni di viaggi e comunque ogni attività che si ritenga necessaria ed utile alla realizzazione delle finalità culturali ed artistiche dell'Associazione stessa;
b) Attività editoriali con la possibilità di pubblicare un bollettino, una rivista, un inserto, un giornale o un libro;
c) Attività di diffusione della lingua giapponese fra gli associati e non attraverso corsi di lingua, ricerche, consulenze, traduzioni, interpretariato;
d) Attività tese a favorire la conoscenza e lo scambio di prodotti tipici giapponesi anche attraverso l'organizzazione di mercati o fiere periodiche temporanee;
L'associazione potrà inoltre gestire direttamente o tramite soggetti terzi spazi con agibilità di pubblico spettacolo ed i relativi servizi accessori quali, per esempio, la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, caffetteria, servizio guardaroba, biglietteria e tutto quello che concerne il migliore utilizzo di luoghi aperti al pubblico in occasione di spettacoli e/o di eventi. L'Associazione può concedere Patrocini e Contributi ad altri enti (associazioni, Fondazioni, cooperative sociali, ecc.) a sostenimento di attività di particolare interesse e coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione. I beneficiari dovranno formulare apposita domanda secondo le forme appositamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Così come per gli stessi motivi potrà ricevere Patrocini e Contributi da altri Enti.
Art.3) Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale, di cui all'art. 2 sono stabilite dal Consiglio Direttivo che potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili al fine del raggiungimento e realizzazione dello scopo sociale.
Art.4) La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci o tacitamente rinnovata dal perdurare dell’attività associativa.
Art. 5) II numero dei Soci è illimitato: possono essere Soci tutti coloro che condividano lo spirito, gli ideali e le finalità dell'Associazione e che si rendano concordi a collaborare, ciascuno nei limiti delle proprie disponibilità, per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art.6) Chi intende essere ammesso come socio potrà presentare apposita domanda scritta (anche tramite e-mail). Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, che deciderà sull’ammissione in modo inappellabile e curerà l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
Art.7) I Soci sono tenuti: a) alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. b) ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, c) a non intraprendere attività che siano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.
Art. 8) La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, inviata almeno trenta (30) giorni prima della fine dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Art. 9) II patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; b) da eventuali accantonamenti effettuati in previsione di particolari rischi o oneri futuri; c) da eventuali eccedenze di bilancio; d) dall' introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie; e) delle elargizioni, donazioni e lasciti dei Soci e di simpatizzanti dell'Associazione; f) delle entrate derivanti alla Associazione per il compimento delle iniziative sopra descritte; g) dai contributi ed altre erogazioni dello Stato e di Enti pubblici e privati. Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'Articolo 2 del presente statuto.
Art.10) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 11) Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo e) il Presidente. L'elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato.
Art.12) L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun Socio può esprimere un solo voto e può essere portatore al massimo di un (1) voto per delega scritta da parte di altro socio. La convocazione delle assemblee deve effettuarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima adunanza, con avviso contenente l’ordine del giorno, inviato per posta o e-mail al domicilio del socio oppure consegnato brevi manu. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le Assemblee straordinarie ed ordinarie sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci. La seconda adunanza deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima e si intende comunque valida qualunque sia il numero dei presenti.
Art.13) L'Assemblea si riunisce in seduta Ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare: a) approva il Bilancio consuntivo e preventivo; b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo; c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; d) delibera l’esclusione dei soci; e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 14) L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta, motivata, di almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare: a) su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione; b) sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell'Associazione.
Art.15) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.16) II Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile, da tre a sette membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I consiglieri rimangono in carica due (2) anni e sono rieleggibili. I consiglieri eleggono quelli che tra di essi svolgeranno le funzioni di tesoriere e di segretario.
Art.17) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; e) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; d) deliberare sulle domande di nuove adesioni; e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Art.18) II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei consiglieri ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni a cura del Presidente devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche via e-mail) almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Tutti gli incarichi in seno al Consiglio Direttivo sono gratuiti.
Art.19) II Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
Art.20) In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. L’intero patrimonio sociale sarà devoluto a favore di altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.
Art. 21) Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci, gli Amministratori e il liquidatore, in dipendenza del presente Statuto, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo. Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.
Roma, 1 giugno 2012
b) Attività editoriali con la possibilità di pubblicare un bollettino, una rivista, un inserto, un giornale o un libro;
c) Attività di diffusione della lingua giapponese fra gli associati e non attraverso corsi di lingua, ricerche, consulenze, traduzioni, interpretariato;
d) Attività tese a favorire la conoscenza e lo scambio di prodotti tipici giapponesi anche attraverso l'organizzazione di mercati o fiere periodiche temporanee;
L'associazione potrà inoltre gestire direttamente o tramite soggetti terzi spazi con agibilità di pubblico spettacolo ed i relativi servizi accessori quali, per esempio, la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, caffetteria, servizio guardaroba, biglietteria e tutto quello che concerne il migliore utilizzo di luoghi aperti al pubblico in occasione di spettacoli e/o di eventi. L'Associazione può concedere Patrocini e Contributi ad altri enti (associazioni, Fondazioni, cooperative sociali, ecc.) a sostenimento di attività di particolare interesse e coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione. I beneficiari dovranno formulare apposita domanda secondo le forme appositamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Così come per gli stessi motivi potrà ricevere Patrocini e Contributi da altri Enti.
Art.3) Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale, di cui all'art. 2 sono stabilite dal Consiglio Direttivo che potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili al fine del raggiungimento e realizzazione dello scopo sociale.
Art.4) La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci o tacitamente rinnovata dal perdurare dell’attività associativa.
Art. 5) II numero dei Soci è illimitato: possono essere Soci tutti coloro che condividano lo spirito, gli ideali e le finalità dell'Associazione e che si rendano concordi a collaborare, ciascuno nei limiti delle proprie disponibilità, per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art.6) Chi intende essere ammesso come socio potrà presentare apposita domanda scritta (anche tramite e-mail). Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, che deciderà sull’ammissione in modo inappellabile e curerà l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
Art.7) I Soci sono tenuti: a) alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. b) ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, c) a non intraprendere attività che siano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.
Art. 8) La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, inviata almeno trenta (30) giorni prima della fine dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Art. 9) II patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; b) da eventuali accantonamenti effettuati in previsione di particolari rischi o oneri futuri; c) da eventuali eccedenze di bilancio; d) dall' introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie; e) delle elargizioni, donazioni e lasciti dei Soci e di simpatizzanti dell'Associazione; f) delle entrate derivanti alla Associazione per il compimento delle iniziative sopra descritte; g) dai contributi ed altre erogazioni dello Stato e di Enti pubblici e privati. Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'Articolo 2 del presente statuto.
Art.10) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 11) Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo e) il Presidente. L'elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato.
Art.12) L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun Socio può esprimere un solo voto e può essere portatore al massimo di un (1) voto per delega scritta da parte di altro socio. La convocazione delle assemblee deve effettuarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima adunanza, con avviso contenente l’ordine del giorno, inviato per posta o e-mail al domicilio del socio oppure consegnato brevi manu. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le Assemblee straordinarie ed ordinarie sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci. La seconda adunanza deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima e si intende comunque valida qualunque sia il numero dei presenti.
Art.13) L'Assemblea si riunisce in seduta Ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare: a) approva il Bilancio consuntivo e preventivo; b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo; c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; d) delibera l’esclusione dei soci; e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 14) L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta, motivata, di almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare: a) su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione; b) sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell'Associazione.
Art.15) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.16) II Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile, da tre a sette membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I consiglieri rimangono in carica due (2) anni e sono rieleggibili. I consiglieri eleggono quelli che tra di essi svolgeranno le funzioni di tesoriere e di segretario.
Art.17) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; e) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; d) deliberare sulle domande di nuove adesioni; e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Art.18) II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei consiglieri ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni a cura del Presidente devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche via e-mail) almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Tutti gli incarichi in seno al Consiglio Direttivo sono gratuiti.
Art.19) II Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
Art.20) In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. L’intero patrimonio sociale sarà devoluto a favore di altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.
Art. 21) Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci, gli Amministratori e il liquidatore, in dipendenza del presente Statuto, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo. Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.
Roma, 1 giugno 2012